ROMA
Consulta, 'atti sessuali con minore, può essere sospesa esecuzione pena'
(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Quando è riconosciuta l'attenuante
della "minore gravità", il condannato per "atti sessuali con
minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa
l'esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di
accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di
sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione
individualizzata, senza che nel frattempo sia limitata la
libertà personale con la detenzione in carcere". Lo ha stabilito
la Corte costituzionale, accogliendo le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Catanzaro in relazione
agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La Corte ha ritenuto che l'attuale disciplina sia
"incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e
ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa
della pena (art. 27, terzo comma, Cost.)". Le "norme censurate -
aggiunge la Consulta - non soltanto prevedevano che il
condannato per atti sessuali con minorenne, pur quando gli sia
stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale della minore
gravità" - di solito riconosciuta a ragazzi di poco più grandi -
"deve cominciare a scontare la pena in carcere, ma vietavano
anche ex lege l'accesso alle misure alternative per l'intero
primo anno di detenzione". Per i giudici costituzionali, la
sospensione dell'esecuzione della pena è volta a "evitare la
limitazione della libertà personale" con "la detenzione in
carcere nei casi in cui al condannato potrebbe essere
riconosciuta, sin dall'inizio, la possibilità di scontare la
pena" con misure alternative al carcere. "Ne deriva che la
regola in materia è quella per cui, se il condannato può
immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari,
deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della
magistratura di sorveglianza su detta istanza". Per i giudici.
"le norme censurate comportavano un inutile sacrificio della
libertà personale, a discapito del percorso di risocializzazione
del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in
termini di tutela della collettività". (ANSA).
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